Proposta di Legge Regionale - impianti termici e fotovoltaici

Assemblea Legislativa delle Marche

simbolomarche

Gruppo Consiliare Federazione della Sinistra – PdCI/PRC

Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Bucciarelli
Disposizioni in materia di autorizzazioni ed incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione.
Il Consigliere Raffaele Bucciarelli:
Signori Consiglieri, con questa proposta di legge si vuole dare una seppur non esaustiva risposta a due problemi tra loro connessi.
Il primo è relativo ai cambiamenti climatici che stanno provocando seri problemi alla sopravvivenza umana, e non solo, nel nostro pianeta, fatto che impone di assumere tutte le iniziative possibili per la riduzione della emissione di gas serra nell'atmosfera.
Il secondo vuole rispondere alla necessità di aumentare la produzione di energia elettrica, così come indicato dal PEAR, utilizzando fonti di energia rinnovabile evitando però di utilizzare un bene non riproducibile come il territorio.
Ciascun livello istituzionale è coinvolto, per quanto di sua competenza, nel raggiungimento degli obiettivi di produrre energia necessaria e nel contempo  di ridurre le emissioni inquinanti, salvaguardando ambiente, paesaggio, sviluppo economico, occupazione.
La presente proposta si muove in tal senso prevedendo nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente una disciplina snella e incentivante per la produzione di energia da fonte solare.L’energia fotovoltaica è infatti una fonte pura ed inesauribile, disponibile per tutti nel punto di consumo e facilmente integrabile sul contesto urbano.
Gli aspetti positivi di questa tecnologia la rendono estremamente interessante e l’unico inconveniente è rappresentato dall’investimento economico iniziale che, seppure in discesa, rimane comunque alto anche per effetto di un iter burocratico che ha dei costi rilevanti sul piano economico, nonché per l’impatto sul paesaggio.
Per questi motivi la presente proposta di legge prevede che, nel caso di impianti solari termici o fotovoltaici visivamente ben inseriti negli edifici, la funzione di informazione verso l’ente Comune, possa essere assolta da una semplice comunicazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia.
Gli stessi impianti, purché non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.La valutazione d’impatto ambientale non è richiesta neppure per gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di bassa potenza, non ubicati in aree naturali protette. Per i medesimi impianti è richiesta, tuttavia, la DIA.
Per gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di alta potenza superiore è richiesta un’autorizzazione rilasciata dalla Regione, previa conferenza di servizi. Quando nel procedimento è necessario acquisire autorizzazioni di diverse amministrazioni; l’autorizzazione è invece rilasciata dal Comune competente per territorio, senza conferenza di servizi, quando non è necessario acquisire autorizzazioni di altre amministrazioni.
Sono ovviamente sempre fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto Codice dei beni culturali e del paesaggio), come pure è fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione.
Altro punto qualificante del progetto di legge è la previsione di sostegni economici alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sugli immobili di nuova costruzione o già esistenti.
È apparso infatti indispensabile offrire alle famiglie, alle ONLUS e agli enti pubblici e alle imprese interessati all’utilizzo delle tecnologie fotovoltaiche e del solare termico uno strumento volto alla fondamentale esigenza di reperire le risorse necessarie ad effettuare l’investimento comunque oneroso, riducendo nel contempo l’impatto paesaggistico dell’impianto. 

Art. 1(Finalità) 

1. La Regione promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’emissione di gas a effetto serra, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. 

Art. 2(Ambito di applicazione e definizioni) 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti solari termici e fotovoltaici ubicati nel territorio della Regione.
2. Ai fini della presente legge:
a) per impianto fotovoltaico si intende l’impianto che risponde ai requisiti indicati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);
b) per impianto solare termico si intende l’impianto di produzione di energia termica per uso igienico-sanitario o per climatizzazione o per finalità produttive mediante l’utilizzazione dell’energia solare;
c) per impianto aderente si intende l’impianto posto sulla facciata o sulla copertura di un edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell’edificio stesso se non per lo spessore del sistema captante e del sistema di accumulo dell’energia termica;
d) per impianto integrato si intende l’impianto i cui moduli sono architettonicamente inseriti, con sostituzione del materiale da costruzione, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
e) per elettrodotto di interesse esclusivamente locale si intende la linea elettrica che insiste nel territorio di un solo comune e connette alla rete utenze ubicate nel comune, secondo quanto previsto dall’articolo 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni). 

Art. 3(Impianti aderenti e integrati) 

1. L’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza, aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, di superficie non superiore a quella della copertura, è soggetta a comunicazione preventiva al Comune territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché al rilascio della autorizzazione, ove prescritta dalla normativa vigente, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione.
2. Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati, sempreché non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale. 

Art. 4(Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti) 

1. Gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore diversi da quelli indicati al comma 2, sempreché non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.
2. Nei casi previsti dalla normativa vigente l’installazione di impianti fotovoltaici non integrati o non aderenti è soggetta alla denuncia di inizio attività indicata dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da presentare al comune territorialmente competente.
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono autorizzati dalla Regione ai sensi della normativa statale vigente.
4. Nelle ipotesi in cui non è necessario acquisire le autorizzazioni di più amministrazioni, per gli interventi indicati al comma 3 non si procede all’indizione della conferenza di servizi e le relative autorizzazioni sono rilasciate dal Comune competente per territorio. 

Art. 5(Documentazione) 

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione indicata all’articolo 4, comma 3, i soggetti interessati presentano domanda, corredata della seguente documentazione:
a) il progetto con la descrizione dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazione e la domanda al gestore per la connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione, con allegata relazione descrittiva;
b) la documentazione attestante la disponibilità dell’area sede dell’impianto, limitatamente alla sede dell’impianto di produzione;
c) la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
d) per i progetti richiedenti l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, la relazione paesaggistica redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
e) per i progetti soggetti a valutazione d’impatto ambientale, la documentazione prescritta dall’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

 Art. 6(Impianti solari termici non integrati e non aderenti) 

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42/2004, l’installazione di impianti solari termici non integrati e non aderenti in edifici a uso residenziale, terziario o produttivo è considerata manutenzione straordinaria ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del DPR n. 380/2001.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42/2004, l’installazione di impianti solari termici negli spazi privati annessi agli edifici esistenti è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 

Art. 7(Connessione alla rete elettrica) 

1. La costruzione e l’esercizio degli elettrodotti di interesse esclusivamente locale previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera e), sono autorizzati dal comune nel cui territorio essi insistono. 

Art. 8(Contributi regionali) 

1. La Regione concede contributi destinati alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.
2. Sono beneficiari dei contributi indicati al comma 1:
a) i soggetti privati che sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile cui si riferisce l’intervento;
b) gli enti pubblici proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile cui si riferisce l’intervento.
3. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione assembleare, le modalità, i criteri e le procedure per la concessione dei contributi, individuando le priorità degli interventi ammessi a contributo.
4. I contributi previsti al comma 2 sono erogati nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
5. La deliberazione indicata al comma 2, è adottata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale regionale. 

Art. 9(Disposizioni finanziarie) 

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l’entità della spesa è stabilita a decorrere dall’anno 2011 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
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